Le donazioni umanitarie
Introduzione
Solo il beneficiario della donazione può espletare le formalità doganali relative all'importazione di merci ricevute a titolo di donazione.
La franchigia (esenzione) totale dei dazi e delle tasse d’importazione è concessa per gli articoli e le merci ricevuti a titolo di donazione a condizione che il beneficiario sia una delle seguenti entità:
- Lo Stato marocchino, le autorità locali o le istituzioni pubbliche;
- Le associazioni di pubblica utilità riconosciute;
- Alcune opere di beneficenza;
- Le federazioni sportive marocchine, la federazione nazionale di sport scolastico o la federazione nazionale degli sport universitari.
Procedura
L'entità che desidera usufruire dell'esenzione dai dazi e dalle imposte deve inviare direttamente la sua domanda all'ordinatore dell'ufficio doganale attraverso il quale le merci o i materiali oggetto della donazione saranno importati.
Per essere ammissibile, questa domanda deve essere accompagnata dal parere favorevole dell'Entraide Nationale e del (i) responsabile (i) della risorsa (Ministero della Sanità per i medicinali, Ministero dell'Agricoltura per le donazioni di cereali, ecc.).
Alcune entità possono essere autorizzate a importare beni e prodotti completamente esenti da dazi e tasse che ricevono come donazione e destinati ad essere distribuiti gratuitamente a persone bisognose o sinistrate.
Sono ugualmente esenti da dazi i materiali ricevuti da queste organizzazioni come donazione e destinati a fornire servizi umanitari gratuiti (ad es. Ambulanza).
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “MRE” sul sito internet dell'Amministrazione delle Dogane e delle Imposte Indirette: www.douane.gov.ma
Bisogno d'informazioni ?
È un Call Center che informa, risponde alle domande e indirizza su tutte le questioni relative alle procedure e ai documenti richiesti per i servizi consolari, e registra i commenti, i suggerimenti e i reclami. (Per telefono o e-mail).